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Data iscrizione: sabato 19 novembre 2005, ore 22:00 Messaggi: 1135 Località: Floridia (SR)
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Costituzione della provincia regionale di Gela
Disegno di Legge presentato da Speziale Calogero ddl 231 del 07 luglio 2006 XIV Legislatura
RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE
Onorevoli colleghi,
la realtà sociale ed economica dei comuni posti nella parte sud della Sicilia e più precisamente al centro della fascia costiera bagnata dal Mar Mediterraneo è divenuta, nel tempo, via via più omogenea e peculiare nelle caratteristiche proprie: anzi, a ragione sostiene che è andata individuandosi una 'aggregazione' spontanea di interessi fra i vari comuni che li ha resi sempre più distinti in relazione alle province di rispettiva appartenenza (Gela, Licata, Piazza Armerina, Niscemi, Butera e Mazzarino) a che si costituisca una nuova provincia, distinta rispetto alle tre province di attuale appartenenza dei comuni stessi e, più in generale, rispetto alle altre province siciliane. Il presente disegno di legge realizza così la costituzione della nuova provincia, nel rispetto delle esigenze manifestate dalle popolazioni, fatte proprie dagli organi istituzionali degli enti interessati.
---O---
DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
1. In deroga al termine di cui all'articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, è costituita, con il procedimento di cui agli articoli successivi, la provincia regionale di Gela. Il comune di Gela è istituito come capoluogo della provincia predetta.
2. Per le finalità di cui al comma 1, si prescinde dall'osservanza dei limiti di cui all'articolo 5, terzo comma, della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, richiamato dall'articolo 6 della medesima legge.
Art. 2.
1. Sono assegnati alla provincia regionale di Gela, con il procedimento di cui ai commi 2 e 3, i territori in atto appartenenti ai comuni di Gela, Butera, Mazzarino e Niscemi, attualmente facenti parte della provincia regionale di Caltanissetta; Licata, attualmente facente parte della provincia regionale di Agrigento e Piazza Armerina, attualmente facente parte della provincia regionale di Enna.
2. I comuni di cui al comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge, deliberano l'adesione alla provincia regionale di Gela.
3. La mancata adozione delle delibere entro il termine di cui al comma 2 equivale alla adesione alla provincia regionale di Gela.
Art. 3.
1. Esperito il procedimento di cui all'articolo 2, i territori delle province regionali di Agrigento, Caltanissetta ed Enna sono ridotti dei territori appartenenti ai comuni che costituiscono la provincia regionale di Gela. Agrigento, Caltanissetta ed Enna rimangono capoluogo di provincia dei rimanenti territori.
Art. 4.
1. Il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e le autonomie locali ripartisce il personale, i mezzi finanziari previsti nei relativi bilanci, i beni e le attrezzature tra l'istituenda provincia regionale di Gela e le province regionali di Agrigento, Enna e Caltanissetta.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 5.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il quarantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
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