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A Gela esistono NOTAI onesti? 
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Messaggio A Gela esistono NOTAI onesti?
Chi di voi conosce un notaio onesto (nel vero senso della parola) che esercita nella nostra città?
potreste metterci la mano sul fuoco che sia veramente onesto?
..no perchè io, mi sono fatto veramente una brutta idea di tutti quanti!

Vengo al dunque, ATTO DI DONAZIONE PRIMA CASA:
La legge dice chiaramente che:
"Le uniche imposte dovute su dette donazioni sono:
-imposta ipotecaria (necessaria per procedere alla trascrizione delll'atto nei pubblici registri immobiliari), nella misura del 2% del valore dell'immobile;
-imposta catastale (richiesta per la voltura dell'atto), nella misura delll'1% del valore dell'immobile."

AGGIUNGENDO ANCHE NEL CASO DI Agevolazioni "prima casa"
"Nel caso in cui oggetto di donazione sia un immobile adibito a "prima casa" e il beneficiario sia una delle persone sopra indicate (coniuge, parenti in linea retta o entro il quarto grado), la legge prevede un'ulteriore agevolazione consistente nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (stabilita in 168 euro ciascuna), in luogo di quelle ordinarie (2% e 1%)."

QUINDI è chiaro e limpido come per chi rientra in questo caso (come me), siano dovute solo le imposte ipotecarie e catastale per un totale di 336 euro.

Sono andato in diversi notai (con la n minuscola) e tutti cominciano a calcolare il preventivo in riferimento al valore catastale (cosa ovviamente scorretta) e mi hanno sparato qualcosa come 2150 / 2200 euro per un atto di donazione prima casa!
Per non parlare della inesistenza totale di concorrenza!
:twisted: :twisted: :evil: :evil: :evil: :evil: :twisted: :twisted: :twisted:

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IL PALMARES NON SI PRESCRIVE

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martedì 2 dicembre 2008, ore 12:40
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purtroppo non c'è concorrenza!

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martedì 2 dicembre 2008, ore 13:55
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no uno piu disonesto dell'altro

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martedì 2 dicembre 2008, ore 16:20
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Scusami perchè non fai un "Contratto di comodato" non paghi quasi niente e magari non so il 3° piano diventa tuo , e quindi lo fai diventare prima casa e non paghi niente ...
non paghi niente tu e e nemmeno i tuoi genitori... :D


Fonte:


http://www.proprietaricasa.org/comodato.php


Il comodato

Dare un alloggio "in comodato" cosa vuol dire?

Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito. (Art. 1803 codice civile).

Comodatario: chi riceve beni in comodato
Comodante: chi dà beni in comodato

Il comodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa. Non puo' concedere ad un terzo il godimento della cosa senza il consenso del comodante. Se il comodatario non adempie gli obblighi suddetti, il comodante può chiedere l'immediata resttuzione della cosa, oltre il risarcimento del danno. (Art. 1804 cod. Civ.)

Il comodatario è responsabile se la cosa perisce per caso fortuito a cui poteva sottrarla sostituendola con la cosa propria, ose, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria. Il comodatario che impiega per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, è responsabile della perdita avvenuta per causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa sarebbe perita anche se non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito. (Art. 1805 cod. civ.)

Se la cosa è stata stimata al tempo del contratto, il suo perimento è a carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile. (Art. 1806 cod. civ.)

Se la cosa si deteriora per solo effetto dell'uso per cui è stata consegnata e senza colpa del comodatario, questi non risponde del deterioramento. (Art. 1807 cod. civ.).

Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese sostenute per servirsi della cosa. Egli però ha diritto di essere rimborsato delle spese straordinarie sostenute per la conservazione della cosa, se queste erano necessarie e urgenti. (Art. 1808 cod. civ.)

Il comodatario è obbligato a restituire la cosa alla scadenza del termine convenuto o, in mancanza di termine, quando se ne è servito in conformità del contratto. Se però, durante il termine convenuto o prima che il comodatario abbia cessato di servirsi della cosa, sopravviene un orgente e impreveduto bisogno al comodante, questi può esigerne la restituzione immediata. (Art. 1809 del cod. civ.)

Se non è stato convenuto un termine nè questo risulta dall'uso a cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richiede. (Art. 1810, cod. civ.)

In caso di morte del comodatario, il comodante, benché sia stato convenuto un termine, può esigere dagli eredi l'immediata restituzione della cosa. (Art. 1811 cod. civ.)

Se la cosa comodata ha vizi tali che rechino danno a chi se ne serve, il comodante è tenuto al risarcimento qualora, conoscendo i vizi della cosa, non ne abbia avvertito il comodatario. (art. 1812 cod. civ.)



--------------------------------------------------------------------------------

Il contratto di comodato consite in un contratto di locazione essenzialmente gratuito. infatti il comodato differisce dal contratto di locazione per quanto attiene allla clausola che discilplina l'elemento economico del contratto stesso. Infatti nel comodato a fronte del godimento del bene immobile non sussiste alcun obbligo di pagamento dell'affitto caratteristica che non viene meno nell'eventualità che il comodatario corrisponda un piccolo compenso a favore del comodante, come il pagamento delle spese condominiali o delle spese per i servizi d'acqua, di energia elettrica, di telefono.

Il comodatario che esegue sull'immobile opere non necessarie né urgenti non ha la possibilità di pretendere un rimborso dal comodante per le spese sostenute. Se viceversa la spesa a carico del comodatario integrasse una vera e propria controprestazione a favore del comodante, non varrebbe più l'ipotesi del contratto di comodato, che potrebbe essere stato stipulato come contratto simulato, ma si ha un vero e proprio contratto di locazione.

il contratto di comodato può anche protrarsi finché dura la vita del beneficiario.

Nel caso di contratto a tempo indeterminato il comodante può recedere in qualsiasi momento dal comodato. Qualora, viceversa, sussista un contratto di locazione è ammissibile la trasformazione dello stesso in comodato con il solo accordo tra il proprietario dell'immobile ed i componenti il nucleo familiare che ha in godimento detto immobile, anche in assenza del capofamiglia conduttore che aveva stipulato l'originaria locazione.

Il contratto di comodato è personale e non costituisce titolo per usucapire l'immobile, non è trasmissibile agli eredi o al coniuge separato che non possono subentrarvi come invece avviene per i conduttori di un immobile ex art. 6, legge n. 392/78. La convivenza more uxorio tra persone in stato libero non costituisce alcuna causa di illiceità del relativo contratto e quindi di nullità dello stesso.

Qualora vi sia un ritardo nella riconsegna dell'immobile, il comodatario deve risarcire al comodante i danni da questi subiti e corrispondere la penale eventualmente stabilita sul contratto anche se il comodatario sia un ente pubblico.

Si ricorda che i proprietari di beni immobili, qualora concedano in comodato unità immobiliari a cittadini stranieri, devono provvedere a denunciare entro quarantotto ore all'autorità locale di pubblica sicurezza le loro generalità complete, quelle del comodatario, gli estremi del suo documento e l'ubicazione dell'immobile. Sono esclusi dalla comunicazione i proprietari che concedono in comodato un loro alloggio a cittadini italiani e a cittadini appartenenti all'Unione Europea (art 1, d.lgs. 286/1998).

Rettifica: "La comunicazione di cessione di fabbricato (tra cui per COMODATO) è regolata dall'art.12 del DL 21/3/78 n.59 convertito in legge 18/5/78 n. 191 (legge Antimafia) e non come segnalato dal DL 25 luglio 1998, n. 286 che riguarda viceversa la disciplina sull'immigrazione


martedì 2 dicembre 2008, ore 16:32
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sbarca fuori città...sapevo che a nscemi si risparmia qualcosa

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martedì 2 dicembre 2008, ore 17:48
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a gela sono questi i prezzi...ricordo che per casa nostra 80mq ho pagato 2200 euro, una botta in testa...perchè facendoci un giro su internet arrivava almeno a 1000 non di più!

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è morto cancilleri

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martedì 2 dicembre 2008, ore 18:54
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flurry ha scritto:
a gela sono questi i prezzi...ricordo che per casa nostra 80mq ho pagato 2200 euro, una botta in testa...perchè facendoci un giro su internet arrivava almeno a 1000 non di più!


Ma il tuo è stato un ATTO DI COMPRAVENDITA o di DONAZIONE?
..e godevi del beneficio di PRIMA CASA?

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Scandalo su scandalo.. ho fatto un preventivo on line con un Notaio di Milano..
..richiesta 1300 euro :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Cioè.. noi siamo a NEW YORK?? :twisted: :evil: :evil:
ma porca della zozza, perchè dobbiamo sempre subire inermi :twisted: :evil: :evil:

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Fatti un contratto di comodato rispatmi moltissimo :D


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roy greich ha scritto:
Fatti un contratto di comodato rispatmi moltissimo :D


un ragioniere non sa nulla di contratti :D

eh eh roy, te la sei cercata con un intervento di un altro topic eh eh :oops:

scherzi a parte, il comodato e la donazione sono due cose distinte e separate. Se uno vuole trasferire la proprietà di un immobile mediante donazione, che consiglio é: "fai un comodato???"

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C'é più tra zero e 1
che non tra 1 e 100" C. Baglioni
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Brazo ha scritto:
Scandalo su scandalo.. ho fatto un preventivo on line con un Notaio di Milano..
..richiesta 1300 euro :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:

Cioè.. noi siamo a NEW YORK?? :twisted: :evil: :evil:
ma porca della zozza, perchè dobbiamo sempre subire inermi :twisted: :evil: :evil:


vatinni a milano, risparmi e cu sa caliuna ti fai pure un week-end fuori :wink:

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mercoledì 3 dicembre 2008, ore 1:16
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didi79 ha scritto:
roy greich ha scritto:
Fatti un contratto di comodato rispatmi moltissimo :D


un ragioniere non sa nulla di contratti :D

eh eh roy, te la sei cercata con un intervento di un altro topic eh eh :oops:

scherzi a parte, il comodato e la donazione sono due cose distinte e separate. Se uno vuole trasferire la proprietà di un immobile mediante donazione, che consiglio é: "fai un comodato???quot;


In effetti volevo dirglielo a Roy visto che era arrivato a consigliarlo pure una seconda volta, ma sn arrivato in ritardo :wink:

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fai na cosa sta casa a riali a mia e u nutaru u paiu iu... 8)

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IO VORREI FARE CAPIRE CHE IL CONTRATTO DI COMODATO SI PAGA POCHISSIMO E ATTUALMENTE A GELA VIENE UTILIZATTO RISPETTO ALL'ATTO DI DONAZIONE !!!!!! :D
CON IL COMODATO DIVENTI PROPETARIO COME SE FAI UN ATTO DI DONAZIONE , CREDO DI ESSERE STATO CHIARO CREDO CHE DIDI LO SA MEGLIO DI ME!!!! :D


mercoledì 3 dicembre 2008, ore 13:04
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